Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “ETICA MUNDI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, di seguito anche Associazione, con sede in Merano (BZ)
Art. 2 – Descrizione
“ETICA MUNDI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” è una Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, operando nella Provincia Autonoma di Bolzano, intende promuovere la lotta alla fame, all’emarginazione ed al sotto sviluppo cercando di favorire il progresso umano, sociale ed economico senza alcuna distinzione di popolo, paese, sesso e razza.
Art. 4 – Attività
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
1) erogare aiuti umanitari a collettività estere;
2) sensibilizzare la cittadinanza su tematiche internazionali attraverso la realizzazione di ricerche, pubblicazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari e mostre;
3) avvicinare la cittadinanza ad esperienze di volontariato internazionale attraverso l’organizzazione di seminari nelle scuole e di corsi per volontari;
4) organizzare attività formative al fine di offrire gli strumenti per l’acquisizione delle competenze necessarie in relazione allo sviluppo economico dei paesi di appartenenza;
5) organizzare attività formative per quanti intendano emigrare al fine di un loro migliore inserimento sociale e lavorativo nel contesto provinciale, nazionale ed europeo;
6) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati ed enti locali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
7) attuare iniziative, anche di carattere finanziario, atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 – I soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto. I diritti e doveri delle persone giuridiche vengono rappresentate dal legale rappresentante o da persona delegata.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili. Gli associati hanno diritto di voto attivo e passivo in assemblea: Ogni socio ha il diritto di dare un solo voto.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, il pagamento delle quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun tesserato nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione stessa. Un eventuale diniego da parte degli organi dell’associazione deve essere motivato.
Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell’art.24 codice civile II comma
In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’associazione.
La qualità di associato si perde per recesso od esclusione.
L’esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo per gravi motivi contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Art. 7 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea potrà essere convocata in via ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno presso la sede sociale o presso altro luogo, purché in provincia di Bolzano, e delibera su:
1) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del preventivo, nonché della relativa relazione;
4) l’approvazione delle linee generali di indirizzo dell’attività dell’Associazione;
5) l’approvazione di eventuali regolamenti interni;
6) la richiesta ai soci di eventuali contributi straordinari e la loro determinazione;
7) accettazione di elargizioni volontarie in denaro o beni, di donazioni e lasciti per importi superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00).
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
La convocazione è fatta mediante lettera normale inviata a tutti i soci o mediante avviso esposto presso la sede sociale rispettivamente spedita o esposto nella bacheca presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno. La convocazione può essere fatta mediante posta elettronica nei confronti di quei soci che indicheranno espressamente il gradimento per questa modalità.
L’assemblea straordinaria dovrà essere convocata sempre dal Presidente, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati, oppure quando lo richieda la maggioranza del consiglio direttivo, per deliberare su:
1) modifiche allo statuto;
2) scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria, che delibera su modifiche da apportare allo statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati; la delibera deve avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; la delibera deve avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea tra gli associati. Spetta all’assemblea dei soci decidere il numero dei consiglieri prima della nuova elezione.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere il Consiglio può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente statuto. Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal Presidente mediante lettera che deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno, della sede, della data e dell’ora. La convocazione può essere fatta mediante posta elettronica nei confronti di quei consiglieri che indicheranno espressamente il gradimento per questa modalità. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione entro le linee programmatiche stabilite dall’Assemblea. Si raduna su convocazione del Presidente. E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta, senza alcuna particolare formalità, da almeno due Consiglieri qualunque sia il numero degli stessi.
I suoi compiti tra l’altro sono:
1) nominare tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente e il vice presidente;
2) curare l’attuazione delle linee programmatiche stabilita dall’Assemblea dei soci;
3) predisporre annualmente il progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e curare gli affari dell’ordinaria amministrazione;
4) fissare la data delle assemblee dei soci;
5) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recesso e di esclusione dei soci e fissare l’ammontare delle quote associative annuali;
6) designare, qualora necessario, i rappresentanti dell’Associazione nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione del mandato e dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta:
1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
3) la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali e contabili dell’Associazione.
Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo candidato e procederà all’elezione del nuovo presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non soci, con idonee competenze professionali, eletti dall’Assemblea.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell’Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti. Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell’Associazione, predisponendo una relazione annuale a corredo del progetto di bilancio consuntivo annuale.
Art. 13 – Il Bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il progetto di bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il progetto bilancio può essere sottoposto all’assemblea entro il 30 giugno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione.
Art. 14 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– beni mobili e immobili;
– contributi;
– donazioni e lasciti;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina anche l’ammontare.
E’ vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 16 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi relativamente a rapporti derivanti dalla appartenenza all’Associazione, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con le funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. Il collegio arbitrale delibera a maggioranza degli arbitri.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nome del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro perentoriamente entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto, l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, sempre dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
L’arbitrato avrà sede in provincia di Bolzano, ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare l’arbitrato ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 17 – Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.